Il Patent Box è un regime fiscale agevolato, utilizzabile dai detentori di beni
immateriali tutelati (beni della proprietà intellettuale)
Le modifiche introdotte dall’art. 6 del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, hanno
modificato radicalmente l’impianto normativo, prevedendo ora un recupero fiscale
dei costi di R&S sostenuti per il mantenimento, potenziamento, tutela e
accrescimento di software protetti da copyright, brevetti industriali per
invenzione e per modelli di utilità, disegni e modelli.
BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI
Il Patent Box Può essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, ad esclusione di quelli che
determinano il reddito su base catastale o forfettaria e quelli che sono in stato di
liquidazione.
L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta al quale si riferisce, è valida per cinque anni ed è irrevocabile e
rinnovabile.
Il “Provvedimento” indica la documentazione che deve essere predisposta, in modo
completo e contenente informazioni adeguate, al fine di non essere assoggettati a
sanzioni in caso di contraddittorio futuro.
Le aziende possono autodeterminare il beneficio spettante e predisporre il dossier
documentale che includa
– informazioni sulla struttura partecipativa dell’impresa e sul modello
organizzativo,
– le attività di R&S svolte e le spese ammissibili,
– la relazione tecnica
– il calcolo effettuato.
Le micro-imprese e le PMI possono predisporre la documentazione in forma
semplificata, fornendo informazioni equipollenti, coerentemente con le dimensioni
della propria struttura organizzativa e operativa.
Per l’utilizzo del beneficio fiscale è necessario poi darne comunicazione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia della
maggiorazione.
La norma prevede una maggiorazione, ai fini fiscali, del 110% delle
spese sostenute nello svolgimento di R&S finalizzate al mantenimento, al
potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei beni sopra indicati.
Prevede, inoltre, che nel periodo di imposta in cui un bene immateriale
agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, sono agevolate le spese di
R&S, che hanno contribuito alla sua creazione, sostenute negli 8 periodi di
imposta precedenti
Le attività di R&S eleggibili al beneficio sono:
1. le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi
dell’articolo 2 del decreto 26 maggio 2020 del MISE, recante le disposizioni
applicative dei crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione
tecnologica, di design e ideazione estetica.
2. le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del
decreto MISE;
3. le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del
decreto MISE;
4. le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Le attività rilevanti possono essere svolte anche mediante contratti di ricerca
stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società
diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. In questi
casi le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’azienda
attraverso il proprio personale, ed il contratto stipulato per lo svolgimento delle
attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso
sia posto a carico dell’azienda.
Le spese che rilevano ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare
la maggiorazione del 110% sono:
a. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
b. quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni
di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni
immateriali;
c. spese per servizi di consulenza;
d. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività
rilevanti;
e. spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al
rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e
quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei
contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Qualora le spese ammissibili siano riferibili solo in parte alle attività rilevanti,
potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.
E’ prevista la possibilità di cumulo della maggiorazione del 110% con il Credito di
Imposta R&S relativamente alle spese sostenute per la creazione di un bene
immateriale, con un beneficio complessivo per le aziende potenzialmente superiore
al 50%.
Rispetto al meccanismo di recapture delle spese degli 8 anni precedenti a quello in
cui è stata ottenuta la privativa industriale, è opportuno precisare che quelle
aziende che non avessero utilizzato il Credito di Imposta per R&S per quelle
annualità, hanno la possibilità di farlo anche a posteriori, presentando le
dichiarazioni fiscali integrative (così come confermato in diverse occasioni
dall’Agenzia delle Entrate) e la certificazione delle spese contabili per ciascuna
annualità.
